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Rumori in condominio: cosa dice la legge?

Come difendersi dai rumori molesti condominiali, regole sugli orari: salvo esista una apposita clausola nel regolamento, i condomini devono sempre astenersi dai rumori intollerabili.

Esistono regole condominiali per i rumori? Al di là della sintetica disciplina contenuta nel codice civile, il regolamento di condominio non deve necessariamente prevedere degli orari di silenzio dei condomini. Pertanto, in assenza di appositi divieti approvati dai proprietari degli appartamenti (da votarsi all’unanimità), varrà la disciplina legale. Partiamo dunque da cosa prevede la legge in caso di rumori molesti condominiali.

Il codice civile dice solo questo: il proprietario di un immobile (quindi anche un appartamento) non può contestare al vicino i rumori da questi prodotti se non superano la normale tollerabilità. Quindi, solo i «rumori intollerabili» possono essere vietati.

Qui si ferma la legge e rimanda ogni ulteriore interpretazione al giudice.

Da come facilmente si intuisce, il codice non dice nulla a riguardo di:

orari in cui fare silenzio;

orari in cui è possibile fare le pulizie di casa;

orari e i giorni in cui è possibile far venire le ditte per i lavori agli appartamenti;

soglie di decibel oltre le quali il rumore si considera intollerabile;

soglia del volume di televisione e stereo, ecc.

Queste valutazioni spettano al giudice il quale decide caso per caso, sulla base delle situazioni concrete. Possono influire sulla valutazione del giudice i seguenti elementi:

destinazione dell’immobile: se è destinato ad attività commerciale, la soglia della tollerabilità del rumore diventa più elevata, per non pregiudicare l’esercizio delle aziende (diversamente la produzione del Paese subirebbe una completa paralisi);

collocazione dell’immobile: se l’abitazione è in un centro urbano molto trafficato, con un rumore di fondo elevato (tale cioè da coprire gli altri rumori molesti), il superamento della soglia della tollerabilità viene valutato con maggiore elasticità. Il contrario avviene se invece la casa è in una zona di periferia, residenziale o di campagna, dove è presumile che il proprietario l’abbia scelta proprio per isolarsi dal frastuono della città: in questi casi è più facile che il rumore si renda «intollerabile»;

isolamento dell’immobile: alcune case sono più vecchie di altre e costruite con sistemi di isolamento acustico più scadenti. In questi casi il vicino dovrà prestare più attenzione a non molestare gli altri condomini;

orario dei rumori: lo stesso tipo di rumore può essere tollerabile se prodotto in un orario della giornata e intollerabile in un altro. Il fastidio di una televisione accesa alle 12 della mattina non è certamente equiparabile a quello arrecato all’una di notte.

Tali elementi fanno sì che il magistrato chiamato a decidere la controversia possa stabilire se il rumore si considera rientrante nella normale tollerabilità o meno.

Regole condominiali per rumori

La norma del codice civile viene in gioco solo se il regolamento di condominio non prevede regole diverse. Poiché però si tratterebbe di divieti che incidono sull’uso che il singolo condomino può fare della propria casa, tali regole devono essere approvate all’unanimità, diversamente non hanno valore.

Ben potrebbero aversi situazioni miste, dove il regolamento va a integrare la norma del codice civile, disciplinando specifiche ipotesi. In tali casi conviverebbero la disciplina generale (sull’intollerabilità dei rumori) e quella particolare del regolamento. È il caso, ad esempio, in cui siano indicati orari e giorni specifici durante i quali possono lavorare le ditte di ristrutturazione o viene consentito suonare gli strumenti musicali.

Il regolamento di condominio potrebbe peraltro stabilire specifici orari di silenzio dei condomini. Gli effetti sarebbero i seguenti:

nelle fasce orarie “di silenzio”, indicate dal regolamento, scatterebbe il divieto di produrre qualsiasi tipo di rumore, anche quelli tollerabili secondo il codice civile (ovviamente non si può impedire a una persona di camminare o di accendere un tv a basso volume);

nelle altre fasce orarie resta il limite generale del codice civile che vieta solo i rumori intollerabili.

Esposto o denuncia per i rumori condominiali molesti

Non sempre se il vicino fa rumore è possibile presentare un esposto o una denuncia-querela. Difatti, solo quando il rumore viene percepito da tutto il circondario scatta il reato di disturbo del riposo delle persone ed è possibile chiamare i carabinieri o la polizia (si pensi al cane nel cortile che disturba i condomini dei palazzi attorno; alla festa sulla veranda e alla musica irradiata per tutta la strada; ecc.).

Quando invece il rumore dà fastidio solo ai proprietari del piano di sopra e di sotto, o ai dirimpettai, con esclusione di tutti gli altri condomini, non c’è alcun reato. In tale ipotesi l’unica soluzione è una lettera di diffida per l’interruzione dei rumori molesti e, in caso di indifferenza, una causa civile di risarcimento del danno.

L’amministratore di condominio può essere chiamato a intervenire solo se il regolamento prevede apposite norme sul rumore e non in tutti gli altri casi (il suo compito è infatti quello di far rispettare il regolamento e non la legge).

Lettera di diffida per rumori condominiali


Ecco un possibile modello di lettera per diffidare il vicino rumoroso:

Egr. Sig.

Le scrivo in qualità di condomino del palazzo sito in … via …. n° civico…

Vivo nell’appartamento situato al piano… n. …. confinante con il Suo.

A partire dal giorno … e, in particolare negli orari tipici del riposo, provengono dalla Sua proprietà rumori superiori alla normale tollerabilità che rendono impossibile, allo scrivente e alla sua famiglia, di godere del naturale relax che l’abitazione è destinata a garantire. Con conseguente compressione della qualità della vita. In particolare, è possibile percepire rumori di …

La circostanza è confermabile da numerosi testimoni intervenuti sul luogo che hanno potuto percepire i suddetti rumori molesti.

Con la presente, pertanto, Le chiedo di interrompere al più presto tali cause di disturbo, avvertendoLa che, in difetto di quanto sopra, sarò costretto a ricorrere all’autorità giudiziaria e a richiedere altresì un risarcimento del danno per tutti i danni subiti sino ad oggi.

Distinti saluti

Data, firma.


Causa per rumori molesti in condominio

Il diritto di agire in giudizio per far cessare i rumori molesti non si prescrive mai e può essere pertanto intentata anche dopo numerosi anni di sopportazione.

La causa può essere avviata anche da chi non è proprietario dell’appartamento molestato, in quanto ad esempio usufruttuario, inquilino in affitto, comodatario, ecc.

L’inquilino che però ritenga di non voler più vivere nell’appartamento molestato dai rumori può recedere immediatamente dal contratto di affitto, in quanto sussiste la giusta causa.

Il soggetto danneggiato dalla immissione deve proporre l’azione nei confronti dell’autore delle immissioni (proprietario o conduttore del fondo o dell’immobile da cui esse provengono).

Per le prove non è necessaria una consulenza fonografica, ben potendo il giudice basare sulle testimonianze dei vicini.

La causa è volta a ottenere il risarcimento del danno e l’eventuale inibizione al condomino di non proseguire nei rumori molesti, eventualmente condannandolo a insonorizzare l’appartamento. La Cassazione ha detto che in materia di immissioni, vige il principio per cui se i rumori molesti superano la normale tollerabilità, è dovuto il risarcimento del danno. Per la Suprema Corte, infatti, le immissioni rumorose che eccedono la soglia della normale tollerabilità sono idonee a provocare una compromissione dell’equilibrio psicofisico del soggetto ripetutamente esposto a esse. Tale regola di comune esperienza è sufficiente a integrare gli estremi della quantificazione probatoria richiesta al fine dell’accoglimento della domanda risarcitoria. Nel caso di specie, la Corte ha confermato la decisione a sfavore della società proprietaria di una discoteca condannata a risarcire i vicini con 10mila euro a testa.

Il giudice se possibile può ordinare la cessazione delle immissioni.

In alternativa il giudice può ordinare che ne venga ridotta la portata nei limiti della tollerabilità.

Fonte WEB La legge per tutti